Caro Affiliato
Come certamente saprai la legge di bilancio 2021 ( L. 30 dicembre 2020 n. 178) ha apportato significative modifiche alla normativa che regolamenta il mercato delle “sigarette elettroniche” introducendo il contrassegno di legittimazione per i liquidi da inalazione e ulteriori avvertenze che devono essere riportate sulle confezioni oltre a nuove disposizioni relative alla vendita al dettaglio anche mediante canali telematici.
La legge richiamata demandava al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli l’emanazione di idonee Determinazioni in cui fornire il dettagli dei contenuti e le modalità operative.
Pensando di fare cosa utile, tralasciando ogni considerazione in merito alle modalità di comunicazione dei provvedimenti, alle tempistiche previste per gli adempimenti, sintetizziamo di seguito gli adempimenti previsti.
Per quanto riguarda i contrassegni e le avvertenze (Determina 93445/RU del 29/03/2021 e Informativa 93449/RU del 29/03/2021):
A decorrere da 1° aprile 2021 le confezioni dei prodotti da inalazione, contenenti o meno nicotina, devono avere appositi contrassegni di colore azzurro per i liquidi contenenti nicotina
e verde per quelli non contenenti nicotina.
Inoltre, sempre dal 1° aprile, sulle singole confezioni devono essere riportate le seguenti avvertenze:
Per i liquidi senza nicotina > “Il prodotto può contenere sostanze pericolose per la salute. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto Superiore di Sanità”
Per i liquidi con nicotina, oltre alle avvertenze, già presenti, per specifici gruppi a rischio deve essere riportato > “Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto Superiore di Sanità”
Dopo il 1° aprile 2021 i prodotti non conformi (mancanti del contrassegno e delle avvertenze) fabbricati prima del 1aprile, posso essere immessi in consumo e quindi ceduti dai Depositi Fiscali entro il 31 agosto 2021.
I prodotti non conformi e detenuti dai negozi (acquistati dal negoziante prima del 1°aprile o successivamente prima del 31 agosto) possono essere dagli stessi venduti al consumatore finale entro il 31 dicembre 2021.
Il negoziante pertanto deve verificare all’atto dell’acquisto che i prodotti a lui forniti successivamente al 1° aprile 2021 e non conformi devono riportare numero di lotto con data di produzione antecedente il 1° aprile.
Per quanto riguarda i negozi di vicinato (Determina 92923/RU del 29/03/2021 e Informativa 92995/RU del 29/03/2021):
I negozi autorizzati precedentemente alla pubblicazione della Determinazione devono:
- entro 30 gg. (entro il 28 Aprile 2021) dalla data di pubblicazione della Determina, inviare la dichiarazione sostitutiva.
e la dichiarazione d’impegno
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO- se presente il Delegato deve provvedere nello stesso termine alla comunicazione e la relativa dichiarazione
- Se presente un distributore automatico entro lo stesso termine di 30 gg. devono darne comunicazione
- Gli esercizi autorizzati hanno l’obbligo di esporre al pubblico, collocata in maniera evidente e leggibile, l’autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio dei Monopoli.
- Entro un termine non inferiore a 45 gg. dall’attribuzione della numerazione ordinale identificativa dell’esercizio dovranno esporre apposita insegna recante lo stemma dello Stato italiano e il logo dell’Agenzia (La procedura di attribuzione della numerazione seguirà il medesimo iter delle rivendite di tabacchi, avrà pertanto numerazione sequenziale su base comunale)
- I doc. contabili (contratti, ordini di fornitura, fatture) per ogni operazione di acquisto devono essere conservati dal negozio.
- I negozi di vicinato autorizzati che, oltre alla vendita dei liquidi da inalazione effettuano anche cessione di beni o prestazione di servizi ( il negozio di vicinato per essere autorizzato deve dimostrare la prevalenza dell’attività di vendita art.62 quater comma 5-bis), se non soggetti alla certificazione fiscale devono tenere un apposito registro da conservare nel luogo dove avviene la vendita in cui annotano l’ammontare complessivo dei corrispettivi (al netto dell’iva, ma comprensivo di imposta di consumo) distinti tra p.l.i., dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti funzionali all’utilizzo del dispositivo che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione (pile, carica batterie, cavi, cotone, glicole, glicerolo, aromi, attrezzi, flaconi vuoti, ecc.). L’annotazione deve avvenire con riferimento al giorno in cui sono state effettuate le vendite e deve avvenire entro il giorno non festivo successivo.
- Sono esonerati dall’obbligo della tenuta del registro coloro che hanno l’obbligo della certificazione fiscale (praticamente tutti meno chi effettua vendita esclusivamente con e-commerce) a condizione che la rilevazione dei corrispettivi avvenga in modo separato tra le diverse categorie merceologiche ( p.l.i., dispositivi, accessori ) e per gli incassi delle vending machine. In sostanza si tratta di creare un reparto per categoria in modo da ottenere il totale giornaliero dei corrispettivi suddiviso per reparto (es. reparto 1 liquidi da inalazione – reparto 2 dispositivi meccanici ed elettronici, reparto 3 parti di ricambio).
La Determinazione in oggetto introduce anche uno specifico divieto “divieto di vendita ovvero di detenzione di foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque sostanze con efficacia drogante o psicotropa”. Nel merito si osserva che con “altri prodotti contenenti sostanze derivante dalla canapa sativa” si vieta la vendita anche di prodotti la cui vendita è consentita come semi, farine e oli ottenuti da semi di canapa sativa e destinati all’alimentare e alla cosmetica”.
Per le nuove autorizzazioni la procedura rimane praticamente invariata prevedendo l’utilizzo della nuova modulistica.
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